Art. 8.
(Vendita dei prodotti erboristici).

      1. I prodotti erboristici possono essere venduti sia come prodotti preconfezionati, sia come prodotti preincartati, sia allo

 

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stato sfuso, dal farmacista, dall'erborista o dalle altre figure professionali previste dall'articolo 11, esclusivamente nell'ambito di attività commerciali individuabili come farmacia ed erboristeria. Possono, altresì, essere liberamente composti e preparati, in maniera estemporanea, dagli stessi farmacisti, erboristi e altri aventi titolo, attraverso procedura di miscelazione, limitatamente alle piante, alle loro parti, alle droghe non incluse nell'allegato I annesso alla presente legge e ai derivati.
      2. Le piante, le loro parti, le droghe e i derivati venduti allo stato sfuso sono ceduti al pubblico in idonei involucri protettivi che riportano:

          a) il nome della pianta o delle piante miscelate, con l'indicazione di genere e specie;

          b) la ragione sociale e l'indirizzo dell'esercizio commerciale cedente;

          c) la data di vendita;

          d) la data di scadenza.

      3. I prodotti erboristici di cui all'articolo 2, comma 2, destinati ad essere venduti allo stato sfuso ed esposti nei locali di vendita in idonei contenitori, devono recare, sui contenitori stessi, le seguenti indicazioni in lingua italiana:

          a) la denominazione comune e il nome botanico della pianta secondo la denominazione botanica internazionale, seguito dall'indicazione della parte della pianta contenuta;

          b) l'indicazione dell'eventuale pericolo, ai sensi della normativa vigente sull'etichettatura dei prodotti pericolosi.